Intelligenza artificiale (IA)

Informativa della COQPM sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle perizie mediche

Dopo aver esaminato in modo approfondito, nel gennaio del 2023, l’incertezza giuridica che circonda il ricorso all’intelligenza artificiale (in seguito «IA») quale supporto nell’ambito delle perizie mediche, nel maggio del 2023 la Commissione federale per la garanzia della qualità delle perizie mediche (COQPM) ha deciso di commissionare una perizia giuridica al fine di definire le basi normative per un possibile utilizzo di strumenti di IA a tale scopo.

In merito occorre tener presente i punti seguenti. Nell’ambito di un mandato peritale, il perito è tenuto a svolgere personalmente la perizia (art. 44 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]). Tuttavia, ciò non impedisce al perito di avvalersi dell’aiuto di una persona che operi secondo le sue istruzioni e sotto la sua supervisione per sbrigare alcuni compiti accessori. Determinati compiti vengono già svolti mediante programmi informatici specializzati. In questo contesto, ci si chiede sempre più spesso in che misura i medici potrebbero ricorrere anche ad altri strumenti di IA per allestire perizie e rapporti medici. Si discute, tra l’altro, della possibilità di impiegare programmi di scrittura supportati dall’IA, di creare e riassumere testi medici, come pure di utilizzare tali strumenti nel contesto della diagnostica medica ecc. Oltre a considerare i vantaggi derivanti da questi sistemi, bisogna anche prestare attenzione alle questioni etiche e di diritto in materia di protezione dei dati nonché ai rischi e ai limiti di tale utilizzo.

In ambito peritale occorre rispondere alla domanda seguente: quali aspetti giuridici vanno considerati, se si intende ricorrere all’IA nel quadro dell’allestimento di una perizia medica secondo l’articolo 44 LPGA?

Nella sua perizia, il Prof. Dr. iur. Ueli Kieser è giunto alla conclusione seguente: se l’IA viene utilizzata per svolgere attività ausiliarie nell’allestimento di perizie mediche (lavori di ricerca o simili), non sono necessari particolari interventi o limitazioni. Se l’IA è utilizzata per svolgere attività che vanno al di là di semplici attività ausiliarie (definite in modo restrittivo), il ricorso a tale strumento equivale all’intervento di un altro perito. In questi casi vanno pertanto soddisfatti ulteriori requisiti procedurali, in particolare per quanto riguarda
• i principi e le basi tecniche dei sistemi di IA da applicare,
• le capacità di tali sistemi,
• i loro limiti di utilizzo nonché
• la portata e i risultati dei controlli di sicurezza effettuati.

Per l’utilizzo dell’IA è imperativamente necessario il consenso del committente della perizia. Inoltre, in quest’ultima deve essere indicato in modo trasparente quali parti sono state allestite con il supporto dell’IA. Questi aspetti dovrebbero essere disciplinati per esempio nell’ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) o quanto meno essere oggetto di una direttiva emanata dall’autorità federale competente.

Dato che le conclusioni del Prof. Dr. iur. Ueli Kieser oltrepassano la sfera di competenza della COQPM, quest’ultima rinuncia per il momento a formulare una raccomandazione e si limita a informare l’opinione pubblica sui risultati della perizia giuridica di cui sopra.
 

Ultima modifica 14.03.2024

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